Caso El Koudri: terrorismo? Decidono le prove

Caso El Koudri: terrorismo? Decidono le prove

1 – I fatti che non sono in discussione.

Il 16 maggio 2026, nel centro storico di Modena, un’automobile ha travolto diverse persone in via Emilia Centro. Secondo la ricostruzione resa dal Comune, il conducente ha poi tentato di fuggire armato di coltello ed è stato bloccato da alcuni passanti fino all’arrivo della Polizia.

Sette persone furono ferite. Una di loro, Monica Esposito, è morta dopo circa due mesi per le conseguenze delle lesioni. Salim El Koudri, trentunenne residente a Ravarino, è indagato per strage e altri reati connessi. Questa è la base fattuale, gravissima, dalla quale bisogna partire senza minimizzare nulla.

2 – Gli indizi emersi non sono ancora una sentenza.

Dagli accertamenti sui dispositivi dell’indagato sarebbero emerse ricerche online riguardanti Isis, Bin Laden e altri contenuti estremisti. Secondo quanto riferito da ANSA, però, non risultavano legami con soggetti sospetti. Sono stati inoltre esaminati alcuni video registrati nei giorni precedenti, nei quali comparirebbero espressioni di odio, ma non un annuncio esplicito dell’azione.

Sono elementi rilevanti e devono essere valutati con grande attenzione. Da soli, però, non consentono a noi osservatori esterni di stabilire il movente. Una ricerca sul web può assumere significati molto diversi; un linguaggio violento può essere un indizio importante, ma va collegato al resto delle prove; l’assenza di una rete organizzata, infine, non esclude in astratto l’azione individuale. È proprio per sciogliere questi nodi che esiste un’indagine.

3 – Che cosa rende terroristica una condotta.

Nel linguaggio comune la parola “terrorismo” viene spesso usata per descrivere qualsiasi violenza capace di sconvolgere una città. Nel diritto penale, invece, serve qualcosa di più preciso. L’articolo 270-sexies del Codice penale richiede, in sintesi, che la condotta sia idonea ad arrecare un grave danno e sia compiuta con uno scopo ulteriore: intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici oppure destabilizzare le strutture fondamentali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.

La brutalità del fatto, quindi, non basta automaticamente a dimostrarne la finalità terroristica. Occorre ricostruire lo scopo dell’autore attraverso comportamenti, preparazione, comunicazioni, ricerche, dichiarazioni e ogni altro elemento utilizzabile nel procedimento. La risposta non dipende da una sensazione politica, ma dalla prova del movente richiesta dalla legge.

4 – La perizia psichiatrica risponde a una domanda diversa.

Le prime notizie sulla perizia disposta nel procedimento indicano la presenza di un disturbo psichiatrico che, secondo i periti, non avrebbe escluso la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La relazione sarà discussa in udienza il 2 ottobre: fino ad allora è prudente non trattare anticipazioni e sintesi giornalistiche come conclusioni definitive.

Soprattutto, capacità di intendere e finalità terroristica non sono la stessa questione. La prima riguarda l’imputabilità e la possibilità di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi; la seconda riguarda lo scopo giuridicamente qualificato della condotta. Un disturbo può coesistere con la capacità, così come la capacità non dimostra da sola un movente ideologico. I due piani devono restare distinti.

5 – Perché deve decidere la magistratura.

La politica ha il diritto e il dovere di discutere di sicurezza, prevenzione, salute mentale e protezione degli spazi pubblici. Non dovrebbe però anticipare la qualificazione penale di una persona. Dire oggi “è un terrorista” oppure “non lo è” significa sostituire una conclusione politica alla valutazione delle prove che compete agli inquirenti e, infine, al giudice.

La Costituzione italiana ricorda che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Non è un favore all’indagato e non cancella il dolore delle vittime: è una garanzia che protegge tutti, soprattutto nei casi più emotivamente devastanti.

6 – Che cosa può chiedere la comunità.

Noi possiamo chiedere un accertamento rapido, completo e trasparente; rispetto e sostegno per le vittime e i loro familiari; servizi di salute mentale capaci di intercettare le situazioni di grave isolamento; strumenti efficaci di prevenzione; una discussione pubblica che non nasconda gli elementi scomodi, ma non trasformi ogni indiscrezione in certezza.

Possiamo anche ricordare gli undici cittadini che intervennero per fermare l’aggressore e soccorrere le persone colpite, per i quali il Comune ha proposto un’onorificenza al Valor Civile. Il loro coraggio dimostra che una comunità ferita può reagire senza cedere né alla paura né alla ricerca di un colpevole costruito prima del processo.

7 – Se vuoi parlarne, confrontiamoci.

Se questa vicenda ti preoccupa o vuoi ragionare con me sui suoi aspetti giuridici e civili, chiama il numero 059 761926 per concordare un primo incontro, che può svolgersi anche a distanza.

Racconto il nostro territorio con lo sguardo di chi lo abita e ne condivide ogni giorno domande e speranze.

Tu come valuti gli elementi emersi finora? Scrivi il tuo pensiero o le tue domande nei commenti: ti rispondo volentieri.


Scopri di più da Vignola per me

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Unisciti a 36 altri iscritti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *